Arbitro Assicurativo

L’istituzione dell’arbitro assicurativo nell’ordinamento italiano.

Che cos'è

L’Arbitro Assicurativo è un organismo indipendente istituito presso l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), nato con l’obiettivo di risolvere le controversie tra clienti e compagnie assicurative o intermediari attraverso una procedura stragiudiziale, quindi senza ricorrere al tribunale. Questo strumento è stato introdotto in Italia per adeguarsi alle direttive europee sulla risoluzione alternativa delle controversie nel settore assicurativo, offrendo ai consumatori una soluzione più rapida e meno costosa rispetto al contenzioso giudiziario. L’adesione all’Arbitro Assicurativo è obbligatoria per le imprese e per gli intermediari e avviene automaticamente in seguito alla loro iscrizione ai relativi registri e albi (Registro Imprese, RIGA e Registro Unico Intermediari, RUI).

Come funziona?

La presentazione del ricorso all’Arbitro Assicurativo da parte del cliente deve essere obbligatoriamente preceduta, altrimenti il ricorso non sarà accettato, dall’invio di un reclamo all’impresa assicurativa o all’intermediario. Le controversie esaminate dall’Arbitro Assicurativo vengono valutate esclusivamente sulla base della documentazione fornita, pur restando possibile per l’Arbitro ascoltare le parti se lo ritiene necessario. In ogni caso, l’Arbitro non può disporre perizie tecniche né acquisire testimonianze o dichiarazioni orali. La procedura decisionale si conclude entro 90 giorni dal momento in cui l’Arbitro riceve l’intero fascicolo completo.

Chi può utilizzarlo

Possono utilizzare questa procedura non solo il contraente della polizza, ma anche l’assicurato e il danneggiato che abbia diritto ad agire direttamente nei confronti della Compagnia. Rientrano nella competenza dell’Arbitro Assicurativo anche le controversie legate all’attività di distribuzione assicurativa. Sono invece escluse le liti relative ai sinistri gestiti dal Fondo di garanzia per le vittime della caccia e della strada, quelle affidate a CONSAP, oltre alle controversie riguardanti i cosiddetti grandi rischi. Inoltre, sono previsti specifici limiti di valore per le richieste che prevedono il pagamento di somme di denaro, sia per il ramo Vita sia per i rami Danni.

La decisione

Il Collegio competente decide a maggioranza e indica le motivazioni alla base della decisione. Il provvedimento non può essere impugnato né modificato, e Compagnie e Intermediari sono tenuti a rispettarlo entro un termine stabilito. In ogni caso, se la decisione non viene eseguita, il ricorrente può rivolgersi al giudice ordinario. Inoltre, l’eventuale inadempienza da parte dell’Impresa e/o dell’Intermediario verrà pubblicata sia sui rispettivi siti web sia sul sito dell’Arbitro Assicurativo, e rimarrà visibile per un periodo di 5 anni.