Segnalazioni Whistleblowing

Procedura per la gestione delle segnalazioni interne

Attenzione: questa pagina è dedicata esclusivamente alle segnalazioni whistleblowing. Non utilizzare questo canale per reclami relativi a polizza, sinistri, liquidazioni, condizioni contrattuali, richieste di assistenza o richieste di informazioni

PREMESSA

Il D.Lgs. 24/2023 (c.d. "Decreto Whistleblowing") disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. La normativa persegue una duplice finalità:
- garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione;
- contrastare e prevenire i fenomeni illeciti, sia all'interno degli Enti pubblici sia all'interno delle organizzazioni private, incoraggiando la segnalazione di condotte pregiudizievoli per l'ente di appartenenza e per l'interesse pubblico collettivo.ASSIBLU srl, di seguito anche "Azienda", in coerenza con tali principi ha istituito un sistema interno di segnalazione volto a consentire la comunicazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che possano ledere l'integrità aziendale, apprese nel contesto lavorativo.La presente Procedura disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni whistleblowing. In particolare, il documento:
- individua i soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni;
- definisce l'ambito oggettivo delle condotte segnalabili;
- definisce le condotte non segnalabili attraverso i canali interni;
- identifica i canali, interni ed esterni, attraverso i quali è possibile effettuare le segnalazioni;
- individua il soggetto o l'ufficio preposto alla gestione delle segnalazioni;
- descrive il processo di ricezione e di gestione delle segnalazioni;
- disciplina le misure di tutela riconosciute al segnalante e agli ulteriori soggetti eventualmente coinvolti, nonché il divieto di atti ritorsivi.

DEFINIZIONI

ANAC — Autorità Nazionale Anticorruzione

Contesto lavorativo — Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, di una collaborazione, di una libera professione, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Divulgare pubblicamente — Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Facilitatore — Persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Gestore del canale di segnalazione — Soggetto, adeguatamente formato in materia, al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione.

Informazioni sulle violazioni — Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico.

Persona coinvolta — La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Ritorsione — Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, e che provoca o può provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.

Segnalante (o whistleblower) — Soggetto che effettua la segnalazione.Segnalazione Whistleblowing — Segnalazione inviata da un soggetto qualificato (whistleblower) avente ad oggetto condotte illecite, di cui il segnalante è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro/collaborazione.

Segnalazione interna — Comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni presentata tramite i canali interni istituiti dall'azienda.

Segnalazione esterna — Comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna istituito dall'ANAC.

Violazione — Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità aziendale, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e riconducibili a quanto meglio specificato nel paragrafo "oggetto della segnalazione".

SOGGETTI LEGITTIMATI

Sono legittimate a formulare e trasmettere segnalazioni le persone che operano nel contesto lavorativo di ASSIBLU srl, in qualità di:
- lavoratori subordinati;
- candidati a posizioni lavorative vacanti, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- ex-dipendenti ovvero ex-collaboratori dell'azienda, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite in costanza del rapporto di lavoro e/o di collaborazione;
- lavoratori autonomi, liberi professionisti e collaboratori di cui si avvale l'azienda;
- tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'azienda;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.Per la presentazione di una segnalazione il segnalante può farsi assistere da un facilitatore, ovvero da una persona fisica che opera all'interno del medesimo contesto lavorativo, che beneficerà delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023.

UTILIZZO DEI CANALI WHISTLEBLOWING DA PARTE DEI CLIENTI

I clienti possono utilizzare i canali interni istituiti per le segnalazioni, di seguito meglio descritti, per comunicare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'unione europea lesive dell'integrità aziendale.Non potranno essere comunicate attraverso i canali interni istituiti per le segnalazioni whistleblowing le seguenti informazioni:
- reclami relativi a polizze, sinistri, liquidazioni o condizioni contrattuali;
- richieste di assistenza o richieste di informazioni;
- controversie tra cliente e azienda.Tali segnalazioni dovranno essere indirizzate ai consueti canali di reclamo previsti dalla normativa di settore e dalle procedure interne (es. gestione reclami clienti, canali messi a disposizione dall'impresa mandante).

SOGGETTI TUTELATI

Il D.Lgs. 24/2023 riconosce una serie di tutele non solo al segnalante ma anche ai seguenti ulteriori soggetti, tutti individuati all'art. 3, comma 5, del predetto Decreto:
- facilitatore: la persona fisica che fornisce assistenza al segnalante e che opera nel medesimo contesto lavorativo di quest'ultimo;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone. La norma considera l'ipotesi in cui le ritorsioni siano poste in essere nei confronti di persone giuridiche di cui il segnalante è proprietario, per cui lavora o a cui è altrimenti connesso in un contesto lavorativo (a titolo esemplificativo, l'annullamento di una fornitura di servizi). Per enti di proprietà del segnalante, richiamando le indicazioni delle linee guida ANAC, si intendono sia i casi in cui il soggetto è titolare di un ente in via esclusiva, sia i casi di compartecipazione maggioritaria con terzi. Le tutele sono riconosciute anche agli enti presso i quali lavora chi effettua una segnalazione, anche se non ne è proprietario, e agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Possono essere oggetto di segnalazione le violazioni, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda, apprese nel contesto lavorativo.Di seguito vengono individuate le condotte segnalabili:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali: condotte che integrano violazioni di disposizioni normative nazionali, ivi inclusi reati e illeciti rilevanti ai sensi della normativa vigente;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, violazioni del Modello Organizzativo (MOG) e del Codice Etico adottati dall'azienda;
- violazioni della normativa dell'Unione Europea o nazionale: illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea o nazionale richiamata nell'allegato al D.Lgs. 24/2023 o della normativa interna di attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023. In particolare, illeciti relativi ai settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, quali frode e attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (a titolo esemplificativo, violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di stato).Per segnalazione si intende la comunicazione di informazioni, compresi i fondati sospetti, relativa a:
- violazioni già commesse;
- violazioni non ancora commesse ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo;
- elementi riguardanti condotte volte ad occultare la violazione.

SEGNALAZIONI NON AMMESSE

Sono escluse dall'applicazione della presente procedura e non possono essere oggetto di segnalazione attraverso i canali whistleblowing:
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente al proprio rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. trattamento economico, avanzamenti di carriera, conflitti interpersonali, ecc.);
- le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023, ovvero dagli atti nazionali di attuazione indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- i reclami e le segnalazioni relative a disservizi riscontrati nell'ambito di prestazioni assicurative/contrattuali, normati dalla normativa secondaria di settore, gestiti nell'ambito delle procedure di riscontro ai reclami stessi;
- le segnalazioni manifestamente infondate, pretestuose, calunniose o diffamatorie, nonché quelle effettuate con dolo o colpa grave, ovvero con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.Resta fermo che, qualora una segnalazione contenga elementi riconducibili sia a fattispecie escluse sia a violazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente Procedura, la stessa sarà presa in considerazione limitatamente ai profili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

CANALI PER LE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni potranno essere effettuate attraverso un sistema diversificato di canali, di seguito individuati:
- i canali di segnalazione interna istituiti dall'Azienda (vedi "Canali interni per le segnalazioni");
- il canale di segnalazione esterno istituito presso l'ANAC;
- la divulgazione pubblica;
- la denuncia all'autorità giudiziaria e contabile.

CANALI INTERNI PER LE SEGNALAZIONI

Il segnalante potrà effettuare le segnalazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023 sia in forma orale sia in forma scritta.Le segnalazioni dovranno essere effettuate al Gestore dei canali di segnalazione (di seguito "Gestore"), individuato nella persona dell'Avv. Andrea Mendicini.Il segnalante ha a disposizione i seguenti canali interni:Segnalazione in forma orale: è possibile richiedere un incontro diretto al Gestore, che dovrà essere fissato entro un termine ragionevole. La richiesta di incontro dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Studio Legale Avv. Andrea Mendicini, 41124 Modena, via Pietro Gardini n. 476/N. All'esterno della busta il segnalante avrà cura di riportare la dicitura "riservata al Gestore delle segnalazioni". La segnalazione effettuata oralmente, previo consenso del segnalante, sarà documentata a cura del Gestore mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, oppure mediante verbale sottoscritto dal Gestore e dal segnalante. Il segnalante ha diritto di visionare il verbale prima della sottoscrizione e di richiedere eventuali rettifiche o integrazioni.Segnalazione in forma scritta: è possibile inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Studio Legale Avv. Andrea Mendicini, 41124 Modena, via Pietro Gardini n. 476/N. Il segnalante avrà cura di predisporre due buste chiuse includendo, nella prima, i suoi dati identificativi unitamente a un documento d'identità e, nella seconda, il contenuto della segnalazione. Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta che rechi all'esterno la dicitura "riservata al Gestore delle segnalazioni".Il segnalante, attraverso la segnalazione, dovrà indicare espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing.

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Affinché la segnalazione possa essere utilmente esaminata e gestita è necessario che sia il più possibile circostanziata.Il segnalante, anche ai fini del vaglio di ammissibilità, dovrà fornire le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito al quale inviare le comunicazioni conseguenti alla segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, quindi la descrizione dei fatti, specificando i dettagli relativi alle notizie comunicate e, ove presenti, le modalità che hanno consentito di venirne a conoscenza;
- le generalità o altri elementi che consentano l'identificazione del responsabile, ovvero della persona segnalata.Si ritiene utile l'allegazione di documentazione idonea ad attribuire fondatezza ai fatti, nonché l'indicazione degli eventuali soggetti che potrebbero essere a conoscenza dei fatti (ad esempio, eventuali testimoni).Il Gestore può richiedere la comunicazione di elementi integrativi al segnalante, tramite il canale dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.La segnalazione non dovrà contenere toni ingiuriosi, offese personali o giudizi morali volti a ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona segnalata.Qualora la segnalazione sia presentata a un soggetto diverso dal Gestore e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing, la stessa deve essere trasmessa entro sette giorni dal suo ricevimento al Gestore, senza possibilità di trattenerne copia. Al segnalante dovrà essere dato avviso della trasmissione.

OBBLIGHI DEL GESTORE DEI CANALI DI SEGNALAZIONE

Il Gestore, a seguito della ricezione di una segnalazione, pone in essere i seguenti adempimenti.Avviso di ricevimento al segnalante:
- entro sette giorni dalla ricezione il Gestore trasmette al segnalante un avviso di ricevimento;
- l'avviso viene inviato al recapito indicato dal segnalante; in assenza di tale indicazione, viene utilizzato il recapito impiegato per inviare la segnalazione;
- se non è possibile contattare il segnalante, la segnalazione può essere considerata non gestibile ai sensi del D.Lgs. 24/2023.Interlocuzioni con il segnalante:
- il Gestore mantiene le interlocuzioni con il segnalante richiedendo, se del caso, eventuali integrazioni alla segnalazione originariamente formulata.Verifica di procedibilità e di ammissibilità:
- il Gestore verifica la procedibilità accertando che la segnalazione provenga da un soggetto legittimato e che le condotte rientrino tra gli ambiti di applicazione della disciplina whistleblowing;
- il Gestore verifica l'ammissibilità appurando che risultino chiare le circostanze di tempo e di luogo e le generalità o altri elementi che consentano l'identificazione del segnalato. Se la segnalazione non si basa su fatti sufficientemente precisi, il Gestore richiederà un'integrazione; in mancanza, procederà all'archiviazione indicando la motivazione al segnalante;
- in presenza di segnalazione improcedibile o inammissibile il Gestore procede all'archiviazione, garantendo la tracciabilità delle motivazioni e fornendo al segnalante la motivazione della decisione.Istruttoria:
- verificata con esito positivo l'ammissibilità e la procedibilità, il Gestore avvia l'istruttoria sui fatti e sulle condotte segnalate per valutarne la fondatezza;
- durante l'istruttoria il Gestore esamina l'eventuale documentazione trasmessa e, se necessario, ne acquisisce ulteriore; procede all'audizione di eventuali soggetti individuati, compreso, se necessario, il segnalante; può coinvolgere consulenti esterni o figure interne se serve supporto specialistico, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante. In caso di coinvolgimento di terzi, il Gestore trasmetterà loro solo gli esiti delle verifiche o estratti della segnalazione, oscurando ogni dato che possa consentire l'identificazione del segnalante e di ogni altra persona coinvolta;
- se il Gestore ritiene di trasmettere la documentazione all'Autorità Giudiziaria competente, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e specifica che si tratta di una segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023. Se l'Autorità richiede l'identità del segnalante, il Gestore la fornisce e ne dà comunicazione al segnalante.Conclusione dell'istruttoria:
- se la segnalazione risulta infondata, il Gestore procede all'archiviazione motivandone le ragioni;
- se la segnalazione risulta fondata, il Gestore interesserà il soggetto/ufficio competente per le valutazioni in ordine alla responsabilità e alle azioni correttive, garantendo la riservatezza sull'identità del segnalante.Riscontro al segnalante:
- entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in sua mancanza, entro tre mesi dalla scadenza dei sette giorni dalla presentazione, il Gestore fornisce un riscontro, che può essere:
 - definitivo, se l'istruttoria si è già conclusa, per informare sull'esito (archiviazione/accertamento della fondatezza);
 - interlocutorio, se l'istruttoria è ancora in corso; conclusa l'istruttoria, il Gestore invierà un'ulteriore comunicazione con l'esito (archiviazione, valutazione della fondatezza, trasmissione a soggetti/uffici interni o alle Autorità competenti), fornendo adeguata motivazione.Report finale:
- al termine delle indagini il Gestore redige un rapporto scritto da cui risultano: gli elementi descrittivi della violazione (luogo e data dei fatti, elementi di prova e documentali), le verifiche svolte e i relativi esiti, l'eventuale coinvolgimento di terzi (consulenti esterni, personale interno) e la conclusione delle indagini.Nella gestione delle segnalazioni aventi ad oggetto condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, violazioni del MOG e del Codice Etico viene coinvolto anche l'Organismo di Vigilanza nominato. L'OdV riceve tempestivamente le informazioni necessarie per valutare la rilevanza della segnalazione e, se del caso, coordinare le verifiche interne, garantendo la riservatezza del segnalante e dei soggetti equiparati.

CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Il Gestore archivia e conserva le segnalazioni ricevute, la relativa documentazione, i riscontri forniti al segnalante e una copia del report finale.Le segnalazioni e la documentazione ricevuta a corredo sono conservate per il tempo necessario al trattamento e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione al segnalante dell'esito finale della procedura. All'atto della ricezione, indipendentemente dal canale interno utilizzato, il Gestore attribuisce alla segnalazione un numero identificativo progressivo che ne consente l'identificazione univoca.Le segnalazioni e la documentazione a corredo (es. verbale di audizione del segnalante o di altri soggetti, documentazione trasmessa dal segnalante) vengono raccolte in apposita banca dati cartacea e/o telematica accessibile esclusivamente al Gestore, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto. Qualora si renda necessaria la condivisione della documentazione con terzi coinvolti nell'istruttoria, l'accesso potrà avvenire solo previo oscuramento di ogni dato idoneo a consentire l'identificazione del segnalante o di ogni altra persona coinvolta. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Al segnalante è garantita la massima tutela, sia per la riservatezza delle informazioni comunicate sia per il diritto di non subire alcuna forma di discriminazione o ritorsione per effetto della segnalazione. La tutela è estesa al facilitatore e agli altri soggetti tutelati dal D.Lgs. 24/2023.I canali di segnalazione interni e la presente Procedura garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante e di tutti gli altri elementi della segnalazione (inclusa la documentazione allegata, nella misura in cui il suo disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante).L'identità del segnalante e qualsiasi informazione da cui possa evincersi non possono essere rivelate, senza il consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni.Nell'ambito del procedimento disciplinare avviato contro il segnalato, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.In tali casi è dato avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati. Qualora il segnalante neghi il consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare, che non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori. Resta ferma, sussistendone i presupposti, la facoltà per l'Azienda di procedere con la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

SOSTITUZIONE DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

Il Gestore sarà temporaneamente sostituito nei casi di assenza prolungata o temporaneo impedimento, al fine di garantire la continuità nella gestione delle segnalazioni.La nomina del sostituto verrà tempestivamente formalizzata dall'Azienda con apposito atto interno e successivamente resa nota.Il Sostituto opera nel rispetto delle medesime garanzie di autonomia, indipendenza e riservatezza previste per il Gestore e assicura la tutela dell'identità del segnalante e degli altri soggetti protetti ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e della presente Procedura.

CANALE ESTERNO PER LE SEGNALAZIONI ISTITUITO DALL'ANAC

È possibile ricorrere al canale di segnalazione esterna, istituito dall'ANAC, in presenza di una delle seguenti condizioni:
- quando il segnalante si trova in una situazione di conflitto di interesse (es. l'oggetto della segnalazione riguarda una condotta ascrivibile al Gestore);
- quando il Gestore stesso intende effettuare una segnalazione;
- quando la segnalazione interna non ha avuto seguito e il segnalante non ha ricevuto alcun riscontro nei termini indicati;
- quando il segnalante ha fondati motivi per ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito (es. timore di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta);
- quando il segnalante ha fondati motivi per temere ritorsioni a seguito della segnalazione interna;
- quando il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente per il pubblico interesse (casi che richiedono un intervento urgente di un'autorità pubblica per salvaguardare la salute o la protezione dell'ambiente).Il segnalante potrà effettuare la segnalazione esterna mediante uno dei canali messi a disposizione dall'ANAC, che garantiscono, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.Le segnalazioni esterne all'ANAC possono essere effettuate in forma scritta, tramite la piattaforma informatica, oppure in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.La segnalazione esterna presentata a un soggetto esterno diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima entro sette giorni dal ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.Per tutte le informazioni relative ai canali esterni istituiti dall'ANAC si rinvia al sito internet dell'Autorità (https://www.anticorruzione.it/).

LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

La divulgazione pubblica può essere effettuata attraverso la stampa e mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ad esempio i social network).Il segnalante può ricorrere alla divulgazione pubblica in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- quando si è già rivolto al canale interno o a quello esterno dell'ANAC ma non ha ricevuto riscontro o seguito nei tempi previsti;
- quando ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (situazione di emergenza o rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richieda che la violazione sia tempestivamente svelata con ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- quando ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsione oppure non avere efficace seguito, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

LA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il D.Lgs. 24/2023 riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle autorità giudiziarie per denunciare i fatti illeciti appresi nel contesto lavorativo.Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali del segnalante, del segnalato e di tutti i soggetti coinvolti sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Reg. UE n. 679/2016 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e, specificamente, nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. n. 24/2023.L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi non vengono rivelate, senza il consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni.Solo i dati personali pertinenti e necessari rispetto alla gestione delle segnalazioni possono essere oggetto di trattamento. Tutti i dati personali contenuti nella segnalazione o raccolti in fase di istruttoria che non siano strettamente necessari ad accertare e verificare la fondatezza saranno immediatamente cancellati.Il segnalante e gli ulteriori soggetti coinvolti saranno adeguatamente informati in ordine al trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni.Le istanze di esercizio dei diritti degli interessati (artt. 15-22 del GDPR) sono gestite dall'Azienda tenendo conto dei limiti di cui all'art. 2-undecies del Codice della privacy novellato. L'esercizio dei diritti è escluso nel caso in cui possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o nelle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937.

TUTELA CONTRO LE RITORSIONI

È vietata ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo determinando un danno ingiusto al segnalante.Si considerano misure ritorsive e/o discriminatorie tutti i comportamenti e le omissioni posti in essere con intento vessatorio o allo scopo di peggiorare la situazione lavorativa.Le misure di protezione si applicano anche al facilitatore e agli altri soggetti indicati al paragrafo "Soggetti tutelati".La tutela del segnalante e dei soggetti equiparati presuppone le seguenti condizioni:
- il segnalante, al momento della segnalazione (o della denuncia o della divulgazione), aveva fondato motivo di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina whistleblowing;
- la segnalazione (o la denuncia o la divulgazione) è stata effettuata nel rispetto della presente Procedura e delle disposizioni del Decreto Whistleblowing.A titolo esemplificativo, si considerano misure ritorsive, se conseguenti alla segnalazione:
- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.Il soggetto che ritenga di avere subito una ritorsione, anche solo tentata o minacciata, può comunicarlo all'ANAC, che accerterà la sussistenza del nesso di causalità tra la ritorsione e la segnalazione e adotterà i conseguenti provvedimenti.Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi, o di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti ritorsivi, si presume che detti comportamenti siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte conseguono a circostanze diverse incombe sul soggetto che le ha poste in essere. In caso di domanda risarcitoria, se la persona dimostra di avere effettuato una segnalazione e di avere subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza della segnalazione.Il segnalante perde la protezione se:
- viene accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia, o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo, per dolo o colpa grave.

SISTEMA DISCIPLINARE

È punito disciplinarmente:
- chi pone in essere atti discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante o degli altri soggetti tutelati dal D.Lgs. 24/2023, per motivi collegati alla segnalazione;
- il segnalato, per le responsabilità accertate;
- il soggetto che viola gli obblighi di riservatezza previsti nella presente procedura;
- il soggetto che effettua una segnalazione infondata, con dolo o colpa grave.I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità delle condotte accertate. Per l'individuazione delle sanzioni applicabili si rinvia al sistema disciplinare previsto dalla contrattazione collettiva applicata e al Modello Organizzativo adottato dall'azienda.

PUBBLICAZIONE

La procedura sarà resa disponibile e facilmente accessibile a tutti i destinatari, tramite i canali ufficiali aziendali, al fine di garantire piena conoscenza delle modalità di segnalazione e tutela previste dalla normativa. Ogni aggiornamento sarà tempestivamente comunicato e diffuso mediante gli stessi canali.